MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE
AD USO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Titolo IX Capo I – D.Lgs. 81/08).
In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e
largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su
relazioni matematiche o modelli grafici, denominati algoritmi.
Gli algoritmi assegnano un valore numerico a una serie di fattori che intervengono nella determinazione del rischio, pesandone l’importanza reciproca per ottenere un indice confrontabile su una scala del rischio.
Gli algoritmi consentono di valutare il rischio chimico anche quando non si effettuano misurazioni dirette, assegnando un indice numerico basato su parametri coerenti con l’art. 223 D.Lgs. 81/08.
Il modello proposto individua un percorso il più semplice possibile per le imprese artigiane, industriali, del commercio e dei servizi, senza dover accedere, almeno in prima battuta, a misurazioni dell’agente chimico.
Il rischio R derivante dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto tra il pericolo intrinseco P (Hazard) e il livello di esposizione E (Exposure). Da qui la formula base del modello: R = P × E.
Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o miscela e viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H utilizzate nella classificazione secondo l’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 (Regolamento CLP).
Ad ogni Hazard Statement (frase o codice di pericolo H) è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.
Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono effettivamente esposte.
L’esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08:
Il rischio R può essere calcolato separatamente per esposizione
inalatoria e cutanea:
Rinal = P × Einal, Rcute = P × Ecute.
In caso di via inalatoria e cutanea contemporanee il rischio cumulativo Rcum viene calcolato considerando entrambe le componenti.
Qualsiasi modello o algoritmo per la valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall’attuazione preliminare delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/08.
Il recepimento del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08 ha confermato che in presenza di rischio chimico per la salute le misure generali di tutela di cui all’art. 15 D.Lgs. 81/08 e di cui all’Allegato IV D.Lgs. 81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) debbano sempre essere rigorosamente osservate, assieme alle misure mirate dell’articolo 224 comma 1.
Da ciò discende che il Titolo IX Capo I non può in alcun modo attenuare le misure generali di tutela, né prescindere dall’applicazione della normativa previgente: le misure di prevenzione e protezione di carattere generale devono essere applicate prima ancora di valutare il rischio da agenti chimici.
La tutela della salute è sempre più legata alla ricerca e sviluppo di prodotti meno pericolosi, per prevenire, ridurre o eliminare il pericolo alla fonte. In questo contesto, il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio chimico già al momento della scelta delle sostanze e dei preparati, e a sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno.
Anche nel caso degli agenti cancerogeni e/o mutageni (per i quali non si applica il concetto di rischio irrilevante per la salute) la sostituzione, ove possibile, rappresenta una misura di tutela cogente, sanzionata in caso di inosservanza.
Dopo le misure generali di tutela, il modello Mo.Va.Ris.Ch consente di effettuare in modo approfondito la valutazione del rischio per la salute dei lavoratori, senza misurazioni dirette dell’agente chimico.
Per procedere alla valutazione approfondita è fondamentale individuare la pericolosità intrinseca degli agenti chimici impiegati, in funzione delle modalità e delle quantità utilizzate e dei tempi di esposizione dei lavoratori. In questo modo sarà possibile valutare il rischio chimico per ogni lavoratore in relazione alle sue specifiche mansioni, individuate con precisione dal datore di lavoro e rese note al lavoratore stesso.
La metodologia proposta valuta il rischio sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve, medio e lungo termine degli agenti chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro.
Il metodo indicizzato vuole essere uno strumento il più semplice possibile: le proprietà tossicologiche presenti nelle attività produttive vengono studiate in modo da attribuire a ciascuna proprietà, singola o combinata, un punteggio (score) da 1 a 10 che rappresenta il pericolo P.
L’indice di pericolo P sintetizza in un numero i pericoli per la salute di un agente chimico. Non comprende le proprietà cancerogene e/o mutagene, che sono trattate nel Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 e per le quali non è possibile individuare una soglia di rischio irrilevante per la salute.
Per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, infatti, la valutazione riguarda sempre l’esposizione e non il rischio irrilevante.
Il modello è quindi uno strumento di facilitazione per classificare le situazioni al di sopra o al di sotto della soglia di rischio irrilevante per la salute, in relazione al rischio chimico da agenti non compresi nel Titolo IX Capo II.
L’indice P deriva dalle disposizioni del Regolamento CLP e sintetizza in un numero la pericolosità intrinseca di ogni agente chimico pericoloso.
Il metodo per l’individuazione dell’indice di pericolo P si basa sul significato delle disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni.
La classificazione dei pericoli per la salute, sia armonizzata che in autoclassificazione, tende a identificare tutte le proprietà tossicologiche delle sostanze e delle miscele che possono presentare un pericolo in caso di normale manipolazione o utilizzo.
I pericoli intrinseci sono espressi tramite indicazioni di pericolo (frasi H) riportate in etichetta e nella SDS. Assegnando un valore alla frase di pericolo relativa alla proprietà più pericolosa si ottiene un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico.
La scelta dello score più elevato dell’agente chimico, moltiplicato per l’indice di esposizione, consente di valutare il rischio chimico per ogni lavoratore esposto, pur tenendo conto dei limiti propri dei criteri di classificazione.
Le modifiche più recenti riguardano l’adeguamento normativo a: D.Lgs. 135/2024, Regolamento (UE) 878/2020 (SDS), Reg. Delegato (UE) 979/2021 (biossido di titanio) e Reg. Delegato (UE) 2023/707 (interferenti endocrini).
L’indice di esposizione per via inalatoria Einal viene determinato attraverso il prodotto di un sub-indice di intensità I e di un sub-indice di distanza d: Einal = I × d.
Il sub-indice I è determinato utilizzando 5 variabili:
Le cinque variabili permettono, tramite un sistema di matrici, di ottenere gli indicatori D, U, C e infine I, corrispondente all’intensità di esposizione.
Il sub-indice d tiene conto della distanza fra la sorgente di intensità I e il lavoratore esposto:
Lo schema semplificato per il calcolo di Einal consente di visualizzare in modo sintetico tutte le variabili e gli indicatori D, U, C, I e la distanza d per ogni posto di lavoro e sostanza.
Per la via cutanea il modello considera principalmente il contatto con solidi o liquidi, mentre l’esposizione cutanea a gas e vapori viene in genere considerata bassa.
L’indice di esposizione per via cutanea Ecute è determinato attraverso una matrice che tiene conto di due variabili:
Attribuite le ipotesi relative alle due variabili, la matrice cutanea fornisce il valore di Ecute, che concorrerà alla definizione del rischio cumulativo R quando la via cutanea è significativa.
Il modello può essere applicato anche ad agenti chimici che si sviluppano da un processo (es. saldature, lavorazioni di materie plastiche), con alcune cautele aggiuntive.
Il modello può essere applicato alle esposizioni derivanti da attività lavorative che generano agenti chimici pericolosi, con particolare cautela nella scelta del punteggio P e nel calcolo dell’esposizione E.
È importante conoscere se lo sviluppo degli inquinanti sia elevato o basso e quale classificazione possa essere attribuita agli agenti che si sviluppano. Per esempio:
Per attribuire P occorre identificare gli agenti che si sviluppano, assegnare la relativa classificazione (molto tossico, tossico, nocivo, irritante per inalazione) e utilizzare il valore di P più elevato.
Per Einal si utilizza un sistema di matrici modificato, basato sulle quantità del materiale di partenza (kg di plastica, materiale di saldatura, ecc.) e sulla tipologia di controllo, con esclusione della manipolazione diretta.
Anche in questo caso, il rischio R per inalazione si calcola come R = P × Einal e rappresenta una valutazione conservativa.
Alcune regole operative sono fondamentali per applicare correttamente il modello e interpretare l’indice di rischio R.
Per applicare concretamente l’algoritmo Mo.Va.Ris.Ch in azienda, è disponibile Movarisch Pro Excel, che implementa in modo guidato il modello.
La versione Pro permette, a differenza della versione gratuita, di eseguire più valutazioni di sostanze e miscele nella stessa “routine” di calcolo, oltre alla possibilità di valutare più gruppi omogenei a cui applicare la valutazione.
In pratica è possibile effettuare la valutazione completa del rischio chimico per la salute di un’azienda e salvare le valutazioni per successivi aggiornamenti.
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Il D.Lgs. 135/2024 apporta importanti modifiche al modello Mo.Va.Ris.Ch, rafforzando la prevenzione primaria e l’attenzione verso sostanze CMR e reprotossiche.
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Il modello Mo.Va.Ris.Ch qui descritto è tratto dalla documentazione elaborata congiuntamente da Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia.